Anche al padre lavoratore spetta la retribuzione per l’intero periodo di astensione dal lavoro per la maternità della moglie.
Anche al
padre lavoratore spetta la
retribuzione per l’intero periodo di astensione dal lavoro per la maternità della moglie: così ha disposto la
sezione lavoro del tribunale di Firenze con la
sentenza del 16 novembre scorso.
La sentenza sembra aprire il varco ad un nuovo scenario nel
Diritto del Lavoro e di sicuro in merito alla “parità” retributiva per congedo per maternità.
Il tribunale di Firenze ha così accolto la richiesta dell’uomo che aveva fatto causa all’INPS per essersi visto retribuire solo i tre mesi successivi al parto della moglie con l’80% della retribuzione.
L’accettazione della richiesta è stata così motivata: “
diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, a prescindere dal fatto che la madre sia stata lavoratrice, e dunque anche dal di lei diritto al trattamento connesso al regolare pagamento dei contributi”.
La sentenza stabilisce:
- 15 giorni per il parto prematuro (periodo che pacificamente deve essere aggiunto a quello del congedo obbligatorio;
- 5 mesi per il periodo di congedo obbligatorio all’80%
Vista, comunque, la particolarità della vicenda che chiama in causa anche altri elementi è
opportuno leggere l’intera Sentenza in calce all’articolo (formato PDF).
Il Sole24 ORE:
Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - Sentenza 16 novembre 2009 n. 1169
mf
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diritto del lavoro
congedo paternità
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scritto da marco.faddi
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